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02/02/2023 - Abolizione della formula esecutiva ( Artt. 474;475;476 abr. 478;479;488;654 e 663 cpc nonché 153;154 abr. Dip att. Cpc)

Si comunica che a far data dal 1 marzo 2023, I funzionari addetti della Corte di Appello di Brescia non rilasceranno la formula esecutiva in calce ai provvedimenti esecutivi dei rispettivi uffici.

Nel dettaglio l’art. 475 cpc (ora rubricato “Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale“), per effetto del combinato disposto del DLGS 149/2022 e del D.L. 198/22, dispone che le sentenze , i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 474 cpc, per la parte a favore della quale fu pronunciato l’atto o stipulata l’obbligazione , o per i suoi successori, debbono essere formati in copia attestata conforme all’originale , salvo che la legge disponga altrimenti.